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STATUTO

 

CAP. I - SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

 

Articolo I  E’ costituita l’Associazione di promozione culturale denominata Associazione Musicale EstrOrchestra.

 

Articolo II  L’associazione ha sede legale in via del Castellaccio 5, 55100 Lucca, Italy ed ha durata a tempo indeterminato. La sede può essere in qualsiasi momento trasferita altrove, a seguito di deliberazione dell’Associazione stessa, senza che ciò comporti la necessità di procedere a formale modifica dello Statuto.

 

Articolo III  L’Associazione Musicale EstrOrchestra è una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, senza pregiudizi religiosi, razziali, di sesso, e ceto sociale, e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente statuto.

 

Articolo IV  L’associazione si pone come scopo stato statutario ed attività istituzionale:

 

  • Diffondere la cultura della musica e dell’arte;

  • Ampliare la conoscenza del panorama artistico, musicale, e di tutte le forme espressive in genere, coinvolgendo persone, enti ed associazioni;

  • Proporsi come luogo d’incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;

  • Promuovere e favorire la valorizzazione dei giovani talenti;

  • Organizzare, gestire, amministrare e far crescere un’orchestra della più alta qualità artistica possibile. Promuovere e partecipare a festival musicali, stagioni concertistiche, attività cameristica, attività di formazione, masterclasses e diffusione/divulgazione della musica in tutte le forme; 

  • Promuovere un virtuoso modello di produzione musicale, finalizzato alla ottimizzazione dei fondi disponibili.

 

Articolo V  Attività Associazione Musicale EstrOrchestra per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere e partecipare a varie attività, in particolare:

 

  • Attività culturali: concerti, seminari, performance, laboratori, incontri, conferenze, mostre, installazioni, convegni, masterclasses, proiezioni di film e documenti ed incisioni audio e video.

 

 

CAP. II ASSOCIATI

 

Articolo I  L’Associazione Musicale EstrOrchestra è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

 

Articolo II  Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

 

  • Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione al momento della registrazione; hanno sempre diritto di presenziare all’assemblea e di voto;

 

  • Soci Ordinari: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di partecipazione alle assemblee e di voto;

 

  • Soci Onorari: persone, enti o istituzioni che in riconoscimento di particolari benemerenze, sono nominati a vita dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, su proposta del Consiglio Direttivo, del Direttore Artistico o dell’assemblea. Non hanno diritto di voto;

 

  • Soci Sostenitori: persone, enti o istituzioni che contribuiscono in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno economico alla costituzione o alla vita dell’Associazione. Non hanno diritto di voto.

 

Le quote o il contributo associativo non sono frazionabili, non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione all’interno di un esercizio.

 

Articolo III  L’ammissione dei Soci Ordinari e Onorari è deliberata entro trenta giorni, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo secondo le indicazioni del modulo di iscrizione.

 

Articolo IV  Gli associati hanno diritto a ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’associazione, nonché di intervenire con diritto di voto all’assemblea.

 

Articolo V  Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo, all’osservanza del presente statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

 

Articolo VI  La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

 

  • dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;

  • mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo;

  • allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di impugnativa, dall'Assemblea che decide in via definitiva;

 

In ogni caso il socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, nè può vantare pretese sul patrimonio sociale.

Il socio espulso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esclusione, può ricorrere al Presidente che entro quindici giorni convocherà il Consiglio Direttivo per esaminare le controdeduzioni del socio. Il ricorso non sospende l’efficacia dell’esclusione.

 

Articolo VII  Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, ammenda, esclusione dall’Associazione.

 

 

CAP. III ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Articolo I  Gli organi dell’Associazione sono:

 

  • L' Assemblea dei soci;

 

  • Il Consiglio Direttivo;

 

  • Il Presidente

 

Articolo II  L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Essa è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota annua. Essa è convocata per convocazione scritta (cartacea o telematica) e deve contenere oltre gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora delle riunioni, sia in prima che in seconda convocazione. Si riunisce almeno una volta l’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di due terzi dell’assemblea mediante domanda motivata e firmata. La comunicazione deve avvenire almeno dieci giorni prima della riunione.

 

La validità dell’Assemblea prescinde dal numero dei presenti e delibera a maggioranza.

 

Articolo III  L’Assemblea ha i seguenti compiti:

 

  • Elegge il Consiglio Direttivo;

 

  • Approva i regolamenti interni e le modifiche allo statuto;

 

  • Approva il bilancio consuntivo e preventivo;

 

  • Formula proposte ed osservazioni al Consiglio Direttivo.

 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.

 

Articolo IV  Il Consiglio Direttivo è composto da 6 membri eletti dall’Assemblea e nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati.

II Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo esprime le proprie delibere a maggioranza.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività e restano in carica fino a fine mandato, revoca o dimissioni.

Il mandato elettivo ha durata di tre anni.

 

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione EstrOrchestra. Si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato da:

 

  • Il Presidente;

  • almeno un componente del Consiglio direttivo su richiesta motivata;

  • richiesta motivata e scritta di almeno il 30% degli associati.

 

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

 

  • la gestione e l’organizzazione delle attività dell’Associazione;

  • deliberare sulle domande di ammissione dei soci e cancellazione;

  • proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto; con possibilità al Socio di un ricorso;

  • assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l'attività sociale;

  • stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

  • adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;

  • redigere i regolamenti dell'Associazione;

  • fissare la data delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta all'anno); convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;

  • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;

  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

 

 

Articolo V  Al Presidente dell’Associazione spettano i poteri di ordinaria amministrazione. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci, inoltre sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Egli dura in carica fino a scadenza del mandato o revoca, è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti ed è rieleggibile.

Conferisce agli associati procure speciali per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente in caso di impossibilità può delegare il Vicepresidente per le funzioni a lui spettanti. In caso di impossibilità di quest’ultimo succede il membro più anziano del Consiglio Direttivo.

E’ autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità competenti ed ai soli fini di cui sopra. Ciascun membro del Consiglio Direttivo può compiere atti a nome dell’Associazione, a patto di rendere partecipi gli altri membri ed di avere il loro unanime consenso.

 

Articolo VI  Il Segretario è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell’associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente statuto.

 

Articolo VII  Il Tesoriere è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

 

Articolo VIII  Solo l’assemblea dei Soci può apportare modifiche allo Statuto con votazione a maggioranza.

 

 

CAP. IV PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Articolo I  Le risorse economiche dell’associazione, utilizzabili unicamente per il funzionamento dell’associazione e lo svolgimento delle attività statutarie, sono costituite da:

 

  • Quote e contributi degli associati;

  • eredità, donazioni e legati;

  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

  • contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura artistica, commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali festival, concerti e sottoscrizioni anche a premi;

  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

 

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Associazione previo esame del Consiglio Direttivo, che delibera sull’utilizzazione delle stesse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sull’utilizzazione dei proventi.

 

 

CAP. V ANNO FINANZIARIO E BILANCI

 

Articolo I  Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l’esercizio sociale. Deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo. L’eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

 

Articolo II  Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno a cui si riferisce.

 

Articolo III  L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno salvo che per l’esercizio pendente nell’anno della costituzione dell’associazione che ricadrà sull’anno successivo.

 

 

CAP. VI RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE

 

Articolo I L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni stipulate.

 

Articolo II  L’Associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.

 

 

CAP. VII SCIOGLIMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE

 

Articolo I  Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea dei soci. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, i beni della stessa verranno attribuiti ad una associazione o ad un ente, scelti dall'Assemblea avente fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.

 

CAP. VII DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo I  Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia e per l’ordinaria gestione dell’Associazione i regolamenti interni di volta in volta varati dal Consiglio Direttivo.

 

 

Livorno, lì 25 Marzo 2016

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